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Il vero problema della ricetta medica

La necessità di una prescrizione cartacea, originale e autografa, è talmente assoluta da non lasciare spazio alle eccezioni. Perchè non rendere valide, in alcuni specifici casi, le prescrizioni telefoniche, via e-mail o via fax? L'analisi, ed un sondaggio per raccogliere il parere dei colleghi, in questo editoriale di Farmacisti Al Lavoro.

Il vero problema della ricetta medica

Farmacisti al Lavoro

Esistono alcune situazioni in cui il paziente ha delle reali difficoltà logistiche a procurarsi in tempo utile una prescrizione cartacea.

In un nostro recente editoriale, abbiamo visto come il problema della richiesta di farmaci in assenza della prevista prescrizione medica sia, in molti casi, sopravvalutato: molte problematiche comuni possono essere tranquillamente gestite con farmaci da banco, mentre per quanto riguarda il paziente cronico la legge autorizza il farmacista a dispensare alcuni farmaci in caso di urgenza. Esistono invece alcune situazioni in cui un farmaco etico è necessario, ma il paziente per ragioni logistiche ha delle reali difficoltà a procurarsi una prescrizione in tempo utile: ed è proprio di questo problema che ci vogliamo occupare in questo editoriale. In particolare, vogliamo cercare di capire come mai, ancora nel 2017, con la sola eccezione della ricetta dematerializzata, l’unica prescrizione medica valida sia quella autografa e redatta in originale dal medico curante.

Il farmacista deve rifiutare le prescrizioni effettuate per telefono, via e-mail o via fax. Non sarebbe ora di adeguare la legislazione al nostro secolo?

<Il medico mi ha inviato la ricetta del Tobradex via e-mail, posso girargliela?>. <Il mio curante è in un’altra regione, posso farle avere la mia prescrizione per il Gentalyn Beta via fax?>. <Posso farla parlare telefonicamente con il mio dottore? Avrei bisogno dell’Oki in gocce>. Purtroppo, a norma di legge, la risposta del farmacista a tutte queste domande dovrebbe essere <No, mi dispiace, ma mi serve la ricetta originale cartacea>. Eppure è esperienza comune di ciascuno di noi che, almeno nei film americani, il paziente non deve far altro che recarsi in farmacia per acquistare i farmaci di cui ha bisogno, laddove il suo general practitioner ha già provveduto a far avere al farmacista il rinnovo della ricetta. E se questo non è ancora arrivato, che problema c’è? Il nostro collega statunitense telefona al medico per chiedere conferma, e il paziente esce dalla farmacia soddisfatto con la sua medicina- per la quale ha pagato un sacco di soldi, ma questo è un altro discorso. Ma, aldilà dell’aneddotica cinematografica che andrebbe comunque verificata, non siete d’accordo sul fatto che la legislazione italiana sia parecchio indietro da questo punto di vista?

Riacutizzazioni di problemi clinici noti, problematiche cliniche di facile inquadramento, ricette dimenticate e dimissioni dal PS: alcuni casi paradigmatici in cui una modalità di prescrizione più elastica semplificherebbe la vita a tutti.

In un recente articolo di Farmacisti Al Lavoro, che si occupava nel merito dell’assurdità delle modalità di dispensazione di specifici farmaci, abbiamo visto come le leggi che riguardano le farmacie territoriali non vengano fatte da farmacisti territoriali. Il razionale del legislatore, sulla necessità di una ricetta originale cartacea, è ovviamente il seguente: il medico deve visitare il suo paziente prima di prescrivere un farmaco, e quindi puo’ perfettamente consegnargli la sua prescrizione a mano. Questo razionale è tanto giusto quanto assoluto, ed è proprio la sua assolutezza a renderlo nella pratica inefficace, perchè non contempla le numerose eccezioni di cui invece qualunque farmacista territoriale è perfettamente consapevole. Vogliamo riportarvi, di seguito, alcuni casi a nostro avviso paradigmatici.

  • Riacutizzazioni di un problema clinico noto. Alcuni pazienti con ernia discale, non candidabili ad intervento chirurgico, hanno periodicamente bisogno di fare dei cicli di terapia cortisonica per il controllo del mal di schiena. Non possono ovviamente essere loro a decidere quando prendersi il Deltacortene, ma è ovvio che una breve telefonata con il medico curante, che conosce perfettamente la loro condizione, sarebbe sufficiente ad inquadrare il problema clinico. Perchè costringere una persona, magari un lavoratore autonomo per il quale il tempo è denaro, a fare tre ore di fila dal medico per ottenere una prescrizione? Senza contare che mediamente un medico di medicina generale apre l’ambulatorio tre ore al giorno: e che fare se il medico è in ambulatorio la mattina e il problema si presenta di pomeriggio?
  • Problematiche acute di semplice inquadramento. Una cistite acuta di nuova insorgenza, che si presenta in una donna in età fertile, non gravida e non diabetica, in assenza di febbre e dolore lombare viene definita come “non complicata”. È chiaro come, dati i pochi elementi che il medico deve valutare prima di prescrivere il classico Monuril, sarebbe tranquillamente possibile bypassare la visita e procedere ad una diagnosi telefonica. È ovvio che non spetta a noi farmacisti decidere quali casi dovrebbero rientrare in questa categoria, ma perché non rendere lecito ciò che già è prassi, almeno per molti medici? Inoltre, se il medico decide che gli elementi ottenuti per telefono gli sono sufficienti per porre una diagnosi presuntiva, perché non gli dovrebbe essere permesso sotto la sua responsabilità di procedere ad una prescrizione via e-mail o telefonica? Sempre che non si voglia responsabilizzare il farmacista, per esempio operando un delisting razionale, oppure prevedendo la possibilità di introdurre dei protocolli operativi per la dispensazione di alcuni farmaci (come avviene in UK) o introdurre finalmente la figura del farmacista prescrittore.

  • Ricetta dimenticata. La ricetta medica è un problema per noi farmacisti, ma non è sicuramente in cima alla lista dei problemi dei nostri clienti. Che fare se viene in farmacia una ragazza che studia nella vostra città ma proviene da un’altra regione, e che si è dimenticata a casa la ricetta per Yasminelle? Perchè “punire” qualcuno costringendolo a cercare una guardia medica o un consultorio, quando sarebbe sufficiente una verifica telefonica con il suo medico curante?
  • Referti del pronto soccorso. Da questo punto di vista, la legge è ancora più assurda: in teoria, il referto del pronto soccorso è un documento che va consegnato al medico curante, il quale dovrebbe prenderne atto e procedere eventualmente alla prescrizione dei medicinali “consigliati”. Nella realtà, noi sappiamo che i medici emergentisti indicano ai pazienti di recarsi direttamente in farmacia con il referto, ma questo nella pratica non andrebbe bene, e se in alcuni casi si puo’ comunque procedere applicando il DM sulla dispensazione in caso di urgenza, questo non puo’ essere fatto per i medicinali inclusi nel DPR 309/90 sugli stupefacenti. Eppure noi sappiamo che uno dei medicinali più prescritti dai PS è il Tachidol / Coefferelgan: perchè non dare la possibilità alla farmacia di richiedere al medico di medicina d’urgenza una prescrizione via e-mail o fax, e conservare questa come prova di scarico?

Basterebbe pochissimo per rendere tracciabili anche questo tipo di prescrizioni.

Naturalmente questi sono solo alcuni dei mille esempi che si potrebbero fare. Esempi di cui chi fa le leggi è completamente ignaro perchè, come abbiamo già visto, di mestiere non fa il farmacista territoriale. Anzi, sembra proprio che chi fa le leggi non si fidi del farmacista territoriale: perchè parliamoci chiaro, ricevere una prescrizione via e-mail, via fax o per telefono richiederebbe per il farmacista un’assunzione di responsabilità ulteriore, che il legislatore non sembra volerci concedere come se fosse diffidente nei nostri confronti. Eppure basterebbe poco per rendere tracciabili anche questo tipo di prescrizioni: le telefonate possono essere registrate, e le e-mail e i fax possono essere timbrati e autenticati dallo stesso farmacista, che provvederebbe poi a conservarli in appositi registri. Per ottenere tutto questo ci vorrebbe davvero poco: sicuramente una volontà istituzionale da parte della FOFI ma, innanzitutto, almeno un farmacista territoriale nel Consiglio Superiore di Sanità.

E tu, come farmacista, sei favorevole alla proposta di rendere valide le prescrizioni telefoniche, via e-mail e via fax, almeno in casi specifici? Rispondi al sondaggio, i risultati saranno pubblicati su farmacistiallavoro.it e sulla pagina Facebook di Farmacisti Al Lavoro.

Sei favorevole a rendere valide le prescrizioni telefoniche, via e-mail e via fax, se rese opportunamente tracciabili e in casi specifici?

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13 Commenti

  1. Oltre alla questione dell’assunzione di responsabilità da parte del farmacista (in alcuni casi assolutamente non applicabile per una serie di motivi che non sto qui ad elencare) c’è il problema della riproducibilità della prescrizione: è la firma del medico a rendere la ricetta non riproducibile. Una stampa da email o un fax possono tranquillamente essere fotocopiate decine di volte e magari vendute a chi abusa di farmaci. Per non parlare della telefonata: chi può essere certo che dall’altro capo non ci sia un complice?

    • Ciao Mario, i problemi che tu poni sono reali- ci avevo pensato, ovviamente- ma per fortuna risolvibili.
      In primo luogo, la mail o il fax dovrebbero provenire direttamente dal medico alla farmacia, dal numero di telefono o mail dello studio. Il farmacista effettua una stampa, appone un timbro e certifica la copia unica. Per quanto riguarda la telefonata, qualora non vi sia la conoscenza diretta tra medico e farmacista spetterebbe a questi il compito di contattare telefonicamente il medico, al numero dello studio.

    • Buona Serata, Normale cittadino e dico io, ecco.

      Chiunque può far scrivere farmaci per Pasqualino Pincopallo pure se dal Medico della Mutua, poi le ricette le paga la persona intestata e le gira a Carlo Micheletto. Farmacista fregato doppio allora…….Dichiarazione Infedele.

  2. Il vero problema della dispenzazione di una ricetta medica ?Per me’ non e’ del medico ma dei farmacisti “libertini e sessantottini”insomma i figli i dei fiori…. tutto lecito e legalizzato.

    La necessità di una prescrizione cartacea, originale e autografa, è talmente assoluta da non lasciare spazio alle eccezioni. Perchè non rendere valide, in alcuni specifici casi, le prescrizioni telefoniche, via e-mail o via fax?

    Non e’ vero, si puo’ consegnare i farmaci dm 31 marzo 2008
    Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell’art. 88 o dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo. Art. 2. 1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali: a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento; d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto; e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Art. 3. 1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 2, qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali: a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Art. 4. 1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. Art. 5. 1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l’ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. 2. Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. Art. 6. 1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili è ammessa nell’ipotesi disciplinata dall’art. 4. La consegna del medicinale iniettabile è ammessa altresì nelle ipotesi previste dall’art. 2, limitatamente all’insulina, e all’art. 3, limitatamente agli antibiotici monodose.

    Ma il paziente per ragioni logistiche ha delle reali difficoltà a procurarsi una prescrizione in tempo utile: ed è proprio di questo problema che ci vogliamo occupare in questo editoriale. In particolare, vogliamo cercare di capire come mai, ancora nel 2017, con la sola eccezione della ricetta dematerializzata, l’unica prescrizione medica valida sia quella autografa e redatta in originale dal medico curante.

    1)PREMESSO CHE E’ UN SUO PROBLEMA DEL PAZIENTE SE NON PUO’ RAGGIUNGERE IL PROPRIO MEDICO,MOLTISSIME VOLTE PER NON DIRE QUASI SEMPRE PERCHE’ SVOGLIATO E INCASINATO PRIMA DI PARTIRE PUR SAPENDOLO”…NON E’ NEPPURE ANDATO DAL SUO MEDICO CURANTE PER FARSI PRESCRIVERE EVENTUALMENTE DEI FARMACI PRIMA DELLA PARTENZA O PER CASI ECCEZZIONALI IN CUI E’ BENE SEMPRE CHIEDERE AL MEDICO DEl COMUNE DELLA PROVINCIA DELLA REGIONE O PRONTO SOCCORSO O MEDICO DI BASE Del paese in cui si viene a trovare ALTRO PAESE CHE PER NECESSITA’ POSSONO PRESCRIVERE PURE LORO AD UN NON LORO PAZIENTE. C”E POI LA GUARDIA MEDICA OPERANTE DALLE 20 DI SERA ALLE 8 DI MATTINA.

    2)Se il paziente, che si trova eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, si rivolge a un medico di famiglia diverso dal proprio può essere visitato a pagamento. Il costo stabilito per la prestazione è di 15,00 euro se è effettuata in ambulatorio e 25,00 euro presso il domicilio.

    3)Per soggiorni superiori a 3 mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha residenza, il cittadino può scegliere il medico di famiglia temporaneo.

    Per farlo occorre:

    revocare il medico di famiglia del luogo di residenza;
    recarsi presso l’Azienda sanitaria del luogo di soggiorno con il certificato di revoca rilasciato dall’Azienda sanitaria di residenza e qui scegliere il nuovo medico, munito di:

    documento di identità;
    tessera sanitaria;
    libretto sanitario;
    certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore.

    L’Azienda sanitaria territoriale riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti. Qualora il soggiorno in un paese diverso da quello di residenza abbia durata inferiore a tre mesi, è possibile rivolgersi a un altro medico di base pagando ogni volta la prestazione ricevuta.

    In tal caso, prima di partire, è utile informarsi per sapere se la prestazione sarà rimborsata dall’Azienda sanitaria di residenza.

    Il farmacista deve rifiutare le prescrizioni effettuate per telefono, via e-mail o via fax. Non sarebbe ora di adeguare la legislazione al nostro secolo?Il medico mi ha inviato la ricetta del Tobradex via e-mail, posso girargliela?>. Il problema e’ che le concause successe in quel lasso di tempo non sono definite dal paziente che puo’ aver contratto nel frattempo altre malattie o altro che non possimao sapere e che sepsso lo stesso paziente non dice al farmacista ecco eprche’ serve un controllo super parte….Non e’ uan questione di tobradex o gentamicina.

    Se il paziente, che si trova eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, si rivolge a un medico di famiglia diverso dal proprio può essere visitato a pagamento. Il costo stabilito per la prestazione è di 15,00 euro se è effettuata in ambulatorio e 25,00 euro presso il domicilio.

    Il razionale del legislatore, sulla necessità di una ricetta originale cartacea, è ovviamente il seguente: il medico deve visitare il suo paziente prima di prescrivere un farmaco, e quindi puo’ perfettamente consegnargli la sua prescrizione a mano. Questo razionale è tanto giusto quanto assoluto, ed è proprio la sua assolutezza a renderlo nella pratica inefficace, perchè non contempla le numerose eccezioni di cui invece qualunque farmacista territoriale è perfettamente consapevole. Vogliamo riportarvi, di seguito, alcuni casi a nostro avviso paradigmatici.

    Alcuni certificati medici sono a pagamento e il tariffario è esposto nell’ambulatorio medico:

    le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro;
    le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche;
    prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive;
    le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

    Il medico può chiedere il pagamento di una somma in denaro di alcune prestazioni di particolare impegno professionale (ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.) e di visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.

    Riacutizzazioni di un problema clinico noto. Alcuni pazienti con ernia discale, non candidabili ad intervento chirurgico, hanno periodicamente bisogno di fare dei cicli di terapia cortisonica.

    Lo decide il farmacista se la cronicita’ del paziente ‘ peggiorata o meno? E’ per caso lui l’addetto per dire che non si tratti di un’ernia strozzata con conseguenze inimmaginabili? E qui non si tratta di pomate….o medicazioni varie…Tanto piu’ se un paziente cronuico di solito non utilizza l’antibiotico per anni e di continuo….

    Problematiche acute di semplice inquadramento. Una cistite acuta di nuova insorgenza, che si presenta in una donna in età fertile, non gravida e non diabetica, in assenza di febbre e dolore lombare viene definita come “non complicata”. il classico Monuril, sarebbe tranquillamente possibile bypassare la visita e procedere ad una diagnosi telefonica.

    La cistite acuta puo’ nascondere calcolosi prostatite uretrite infiammazioni di ogni genere e grado bisogna semrpe consocere il percorso clinico del apziente ma questo lo sa solo il medico curante noi non abbiamo la cartella clinica del apziente.

    Alcuni certificati medici sono a pagamento e il tariffario è esposto nell’ambulatorio medico:

    le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro;
    le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche;
    prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive;
    le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

    Il medico può chiedere il pagamento di una somma in denaro di alcune prestazioni di particolare impegno professionale (ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.) e di visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.

    Ricetta dimenticata. La ricetta medica è un problema per noi farmacisti, ma non è sicuramente in cima alla lista dei problemi dei nostri clienti. Che fare se viene in farmacia una ragazza che studia nella vostra città ma proviene da un’altra regione, e che si è dimenticata a casa la ricetta per Yasminelle?

    Se il paziente, che si trova eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, si rivolge a un medico di famiglia diverso dal proprio può essere visitato a pagamento. Il costo stabilito per la prestazione è di 15,00 euro se è effettuata in ambulatorio e 25,00 euro presso il domicilio.

    Referti del pronto soccorso. Da questo punto di vista, la legge è ancora più assurda: in teoria, il referto del pronto soccorso è un documento che va consegnato al medico curante, il quale dovrebbe prenderne atto e procedere eventualmente alla prescrizione dei medicinali “consigliati.

    Il referto del pronto soccorso come la prescrizione fatta dal medico in ospedale vale come rivcetta bianca quindi valida per la dispensazione.

    Nella realtà, noi sappiamo che i medici emergentisti indicano ai pazienti di recarsi direttamente in farmacia con il referto, ma questo nella pratica non andrebbe bene, e se in alcuni casi si puo’ comunque procedere applicando il DM sulla dispensazione in caso di urgenza, questo non puo’ essere fatto per i medicinali inclusi nel DPR 309/90 sugli stupefacenti.

    Gli stupefacenti^? Hanno dei connotati ben precisi ed e’ assurdo se non difficile che i pazienti si dimentichino di usarli visto che questi pazienti sono sempre in convalescenza per problemi traumatici o di epilessia etc…Ma se questo unico caso succedesse…siamos emrpe sui se ma forze…ed e’ bene stare con i piedi per terra non inventare casi che succedono una volta ogni 30 anni….Ogni paziente di questo tipo jha un cartellino specifico e puo’ andare come detto ovunque anche da un medico non suo…vedi sopra..

    Eppure basterebbe poco per rendere tracciabili anche questo tipo di prescrizioni: le telefonate possono essere registrate, e le e-mail e i fax possono essere timbrati e autenticati dallo stesso farmacista, che provvederebbe poi a conservarli in appositi registri. Per ottenere tutto questo ci vorrebbe davvero poco: sicuramente una volontà istituzionale da parte della FOFI ma, innanzitutto, almeno un farmacista territoriale nel Consiglio Superiore di Sanità.LA LEGGE C’E’ GIA’ SOLO NON AL SI APPLICA…LEGGASI SOTTO….LEGGERE E NON DIMENTICARE..OGNI VOLTA ER IPETERE LE STESSE DOMANDE…

    Certe volte mi chiedo se i farmacisti titolari leggano o meno le direttive italiane e quelle di feder ferma.Il Garante ha ricordato quanto segue.
    – L’art. 1, comma 4, decreto del Mef del 2 novembre 2011 prevede che “il medico prescrittore
    rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica secondo il modello
    riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2. Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può
    essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’Allegato 1”.
    – Il menzionato decreto, precisa che potranno essere resi disponibili ulteriori canali per
    accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal Sac, in modo particolare per la
    fruizione del promemoria da parte degli assistiti (art. 3.5.1.) attraverso il sito del Ministero
    dell’economia e delle finanze (www.sistemats.it) (art. 4.1.).
    – Allo stato le modalità alternative per usufruire del promemoria non sono state ancora
    individuate.
    Tuttavia l’Autorità Garante ha ricordato la propria disponibilità ad avviare un confronto con le
    amministrazioni istituzionali deputate ad intervenire per individuare modalità alternative alla stampa del
    promemoria, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali degli assistiti avvenga nel rispetto
    della dignità e della riservatezza dell’interessato.
    Allegato A alla Circolare n. 073/16 del 07/07/2016 di Federfarma Friuli Venezia Giulia 2
    Da quanto riportato dal Garante della privacy pertanto si evince che:
    1) L’unica modalità attualmente legittima affinché il paziente usufruisca del promemoria e possa
    ritirare i farmaci prescritti con ricetta DEM è la consegna da parte del medico prescrittore del
    promemoria cartaceo al paziente e la consegna da parte del paziente del promemoria cartaceo
    alla farmacia.

    ..infatti feder ferma si e’ espressa piu’ volte cosi’: eppuere pare ancora non basti..:federfarma
    federazione nazionale unitariaNON SOLO VI E’ UN’ULTERIORE RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO..DI FEDER FERMA In seguito, anche la Regione Sardegna (Cfr. Circolare Federfarma n.299 del 7/7/2016) e la
    Regione Liguria (Cfr. Circolare Federfarma n. 309 del 12/7/2016) hanno ritenuto opportuno
    rammentare, che la normativa vigente obbliga il medico a rilasciare all’assistito il promemoria
    cartaceo della ricetta elettronica e che tale promemoria cartaceo deve essere consegnato
    dall’assistito in farmacia per poter ritirare i farmaci prescritti.
    Da ultimo, anche la FIMMG Umbria in un comunicato congiunto con Federfarma Umbria
    dello scorso 20 gennaio (allegato n.1), ha ricordato che la normativa non prevede in alcun caso
    la trasmissione della ricetta dematerializzata per mezzo di posta elettronica da parte del
    medico direttamente ad una farmacia e che la stessa a Regione dell’Umbria con la nota prot.
    n. 0045189 del 31/03/2014, avente ad oggetto “Modalità operative per la de-materializzazione
    delle ricette recanti prescrizioni farmaceutiche. Prime indicazioni”, aveva ribadito che “Il medico
    prescrittore, a fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati della ricetta elettronica dematerializzata,
    stampa e rilascia all’assistito un promemoria cartaceo conforme alle specifiche del
    DM 2 novembre 2011, completo del numero di ricetta elettronica, del codice fiscale dell’assistito e
    dei dati della prescrizione”.
    Cordiali saluti.
    IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
    Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA

    • Che dire? Grazie al dottor Stival per il tempo che ci ha dedicato. Mi permetto solo di fare una precisazione, peraltro bene esplicitata all’interno dell’editoriale: non spetta al farmacista decidere quali casi si possano risolvere con una prescrizione telefonica. Ma il medico, sulla base degli elementi a sua disposizione e della storia clinica del paziente a lui noto, è perfettamente in grado di valutare se preferisce visitare il paziente o indicare al farmacista il farmaco da dispensare.

  3. Aggiungo anche che.
    Ho bisogno del medico ma non è reperibile: a chi mi posso rivolgere?

    Il medico è contattabile solo durante gli orari di ambulatorio, che è tenuto a indicare ai propri assistiti: non è tenuto alla reperibilità, né può sostituirsi al Pronto Soccorso o al 112. Nei casi di reale urgenza, sono questi i servizi a cui rivolgersi. Negli orari serali, dopo le ore 20, è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) contattando telefonicamente la centrale operativa o direttamente il medico attraverso il numero dedicato.

    La necessità dell’intervento al domicilio sarà valutata di caso in caso e l’operatore chiederà le generalità per registrare l’intervento.

  4. Se permettiamo ai pazienti di farsi inviare una ricetta via fax, mail ecc incentiviamo la loro pigrizia. Inoltre l’esempio sella cistite e del monuril non mi piace affatto. Ci sono troppi episodi di cistiti recidivanti a causa della fosfomicina che per inciso viene usata male..
    Inoltre sebbene tante volte ci si trova di fronte a patologie croniche, non è detto che non sia necessaria una visita medica per stabilire la corretta terapia. Mettiamo il caso che una patologia cronica si complichi in qualche modo??
    Mi dispiace non sono d’accordo sulle ricette via telefono, fax ecc.
    Perché non facciamo in modo che i medici di base abbiano meno pazienti per ciascuno e non ampliamo per legge i loro orari???
    Mi sembra un approccio più sensato

  5. Penso che il farmacista possa avere le competenze professionali per poter consigliare (prescrivere) anche farmaci per cui è richiesta ricetta medica( esempio pomate antibiotiche e cortisoniche).Noi, per gli studi che facciamo, dovremmo appropriarci di queste competenze sempre in stretta collaborazione con il medico. Così rialzeremmo anche il nostro ruolo professionale davanti all’opinione pubblica che ormai ci considera solo “venditori di scatolette”. Proprio nell’atto del consiglio si distinguerebbero i farmacisti più preparati.

  6. HAI RIASSUNTO IN DUE FARSI QUELLO CHE HO DETTAGLIATAMENTE SCRITTO …Raffaella Sillettinoltre sebbene tante volte ci si trova di fronte a patologie croniche, non è detto che non sia necessaria una visita medica per stabilire la corretta terapia. Mettiamo il caso che una patologia cronica si complichi in qualche modo??. LE COMPLIECANZE O COMPLICAZIONI CHE SIANO ..LO DECIDE IL FARAMCISTA??? ES E SI DA QUANDO?
    Gia’ come sopra…Paolo Cabas…Quindi eviterei le atoprescrizioni che siano via fax telefono o altro….serve la giuista diagnosi ogni momento della vita…..e se si sbaglia per ora e’ il medico che ne risponde….La diagnosi la fa’ lui…Noi possiamo fare qualche cosa di meglio.-..Ma questa e’ un’altra storia che per ora non rientra in questo contesto…Ora l’importante e’ capire che la diagnosi non si fa’ al telefono e nemmeno via fax….serve proprio chi e’ deputato a farla in loco…e non per televeggenza…..

  7. Sinceramente non sapevo che al farmacista non fosse consentito dispensare un farmaco da ricetta ripetibile a seguito di una prescrizione telefonica del medico (ovviamente lo escludevo per farmaci da RNR e per isotretinoina). Ma parliamoci chiaro, quanti farmacisti si rifiuterebbero di dispensare un farmaco dopo un colloquio telefonico col medico? La telefonata è infatti registrabile.
    Anche un fax spedito alla farmacia, dopo accertamento telefonico sul mittente e successivamente trattenuto, sarebbe a mio avviso difficilmente contestabile.
    Sarebbe invece interessante verificare che non sia effettivamente valida una mail indirizzata alla farmacia e spedita dal medico con posta elettronica certificata: questo mezzo ha ormai valore legale in praticamente tutti gli ambiti della pubblica amministrazione.
    Per quanto riguarda i pazienti che soffrono di una patologia cronica/recidivante/ricorrente, ricordiamo che una ricetta ripetibile consente l’acquisto di dieci confezioni di farmaco in sei mesi: con due o tre ricette all’anno questi pazienti sarebbero a posto. Il vero problema in questo caso, com’è stato rilevato in altri commenti, è piuttosto la pigrizia del paziente.
    Per quanto riguarda i referti del pronto soccorso, basterebbe che i medici del pronto soccorso redigessero una normalissima ricetta da affiancare al referto. Essendo medici, tranne i farmaci da ricetta limitativa, possono prescrivere quello che gli pare, e non solo, come è stato detto nell’articolo, “consigliare” i farmaci al medico di base.

    • Il ps è un mondo a se: di per se viene scritto consigliato in quanto l’urgentista (personalmente mi occupo di rianimazione, ma sono spesso in ps)fa da consulente al medico di base che rimane il responsabile dell’assistito e potrebbe non essere d’accordo con la terapia prescritta, è una formula di cortesia.
      Non sarebbe fattibile prescrivere a tutti su rossa o bianca: 5 minuti a testa in un turno di 12 ore con una media di 30 accessi a far bello sono 150 minuti. Due ore e mezza a stampare ricette, quando si nuota fra i codici rossi, sarebbe impossibile. Semplicemente che ci mettano una segretaria.

  8. Mi chiedo come mai non sia ancora possibile rendere elettroniche le ricette “bianche” e farle funzionare come le ricette elettroniche veterinarie, ad esempio. Funzionano meglio delle email e delle prescrizioni telefoniche. E le dimissioni ospedaliere non potrebbero essere anch’esse elettroniche ed essere inviate direttamente al medico di base?? Noi farmacisti abbiamo bisogno di essere tutelati e ai pazienti devono essere garantite le cure necessarie in maniera adeguata e tempestiva in qualsiasi luogo si trovino.

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