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Doppia professione in farmacia: un’occasione persa per i non titolari

L'articolo 102 del TULS non verrà modificato. Permane perciò il divieto per i farmacisti di esercitare una doppia professione sanitaria. Quali sono le cause e quali le conseguenze di questa iniquità, che riguarda anche i colleghi specializzati in nutrizione?

Doppia professione in farmacia: un’occasione persa per i non titolari

Farmacisti al Lavoro

Il DDL Lorenzin che riordina le professioni sanitarie è stato approvato senza toccare l’articolo 102 del TULS.

Il 2017 verrà probabilmente ricordato come l’annus horribilis dei farmacisti italiani. Come era lecito attendersi, la maggior parte dei titolari di farmacia ha accolto con poco entusiasmo il DDL Concorrenza, che ha sancito la possibilità per il capitale di entrare nella proprietà delle farmacie. Alcuni opinionisti sostengono che il DDL Concorrenza rappresenti una pessima novità anche per i farmacisti non titolari, mentre le rappresentanze sindacali di questi ultimi paiono più ottimiste. La cattiva notizia per i farmacisti non titolari, che rappresentano ad oggi la fetta più consistente dei farmacisti italiani, è però un’altra, ovvero la mancata riforma dell’articolo 102 del TULS sul cumulo delle professioni sanitarie.

La nuova versione consentiva ai farmacisti di prendere una doppia laurea sanitaria, ad eccezione di quella medica e veterinaria, ed usarla in farmacia.

L’articolo 102 del TULS stabilisce, nella versione originale del 1934 attualmente in vigore, che “il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Purtroppo, come chiarito nel 2014 da una sentenza del Tar dell’Umbria, con la dizione “esercizio della farmacia” va inteso in senso lato l’esercizio della professione di farmacista, e quindi il divieto di esercitare altre professioni sanitarie va riferito alla persone fisica del farmacista. Nella proposta di riforma (Disegno di Legge 2935), inizialmente associata al DDL Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, ci si aspettava che l’articolo venisse modificato così: ” il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali”. In questo modo sarebbe decaduto il divieto, per il farmacista, di esercitare altre professioni sanitarie ad eccezione di quella medica e veterinaria.

Le possibilità aperte dalla doppia laurea erano tantissime, e avrebbero offerto una boccata d’ossigeno ai giovani non titolari desiderosi di differenziarsi.

Confesso che noi di Farmacisti Al Lavoro avevamo già pronto un articolo per quando l’articolo 102 del TULS fosse stato modificato. L’avremmo intitolato “Il farmacista infermiere”, descrivendo le mille potenzialità di un farmacista con una laurea breve in Scienze Infermieristiche: possibilità di praticare medicazioni, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, lavaggi auricolari ed altre attività proprie di questa figura professionale direttamente in farmacia. Certo, la legge attuale consente di avere l’infermiere in farmacia ma 1) è difficile per una farmacia avere un infermiere stabilmente nello staff e soprattutto 2) la possibilità per gli infermieri di esercitare in farmacia è utile agli infermieri, non ai farmacisti, che fanno fatica a differenziarsi nel mercato del lavoro attuale e a veder riconosciute le loro capacità. La possibilità di prendere una seconda laurea breve in un’altra professione sanitaria per sfruttarla in farmacia sarebbe stata una vera rivoluzione per i farmacisti, in particolare per i più giovani e dinamici fra i non titolari. Fisioterapia, podologia, audiometria, logopedia: le possibilità erano infinite. Perché il legislatore ha voluto eliminare questa sacrosanta modifica? Forse perché ritiene che dei farmacisti bisogni diffidare, a causa del potenziale conflitto di interessi? Ma se anche un conflitto di interessi esistesse per i titolari di farmacia- e secondo noi di Farmacisti Al Lavoro non esiste- perché a pagarne le conseguenze deve essere l’intera categoria? Lo abbiamo già detto: il farmacista è ostaggio di leggi assurde.

La trasformazione dei biologi in professione sanitaria rischia addirittura di aumentare, invece che diminuire, le incompatibilità.

C’è anche la ciliegina sulla torta: con il DDL Lorenzin il biologo diventa professione sanitaria, e quindi i farmacisti che svolgevano la professione di nutrizionisti con la seconda laurea potrebbero essere costretti a scegliere tra la professione di farmacista e quella di nutrizionista, a causa di una norma promulgata nel 1934. Usiamo il condizionale, perché potrebbero esserci interpretazioni della normativa che ci sfuggono (siamo farmacisti, non giuristi) e perché finora nessun farmacista è mai stato condannato per aver violato l’articolo 102 del TULS. Una cosa però è certa: lo stralcio della modifica all’articolo rappresenta una grandissima occasione sfumata per la nostra professione, ed in particolare per i colleghi non titolari che di questi tempi non navigano certo in ottime acque.

Noi comunque rimaniamo ottimisti, quindi: buon 2018 a tutti i farmacisti!

8 Commenti

  1. È un assurdità, se non vogliono creare un conflitto di interesse impedendo L’ esercizio contestuale in farmacia perché impedire la professione al di fuori delle mura della farmacia? C’è chi in questi anni ha sacrificato risorse economiche impegnandosi affinché potesse crescere lavorativamente ed economicamente, la trovo un’ ingiustizia che rende L’ Italia un paese nel quale è impedito di crescere, mi auguro non si arrivi a tanto.

  2. Buon anno a tutti.
    A mio parere è assurdo che una maggioranza di governo progressista, che ha votato la legge Fiano, contro i santini/feticci e le fantasie nostalgiche del ventennio, sia stata in grado di riaffermare il corporativismo medioevale dell’art. 102. A pensare che in origine il Ddl Lorenzin, all’art. 4, prevedeva la possibilità per il farmacista di cumulare le professioni sanitarie, tranne ovviamente quelle storiche, per conflitto di interessi tra prescrittori e dispensatori di farmaci. Poi la maggioranza ha fatto decadere l’articolo che, comunque, è stato riproposto, dai nostri rappresentanti, come emendamento sia nell’iter della legge Lorenzin che nella legge di bilancio 2018, ma è stato bocciato come regola. Chiaro, dunque, che per qualcuno questo cumulo “non s’ha da fare”.
    Per me, come per tanti colleghi farmacisti/biologi, le reali ricadute professionali non sono chiare e mi piacerebbe che la FOFI e il MdS, dessero una interpretazione chiara ed esaustiva sul comportamento che dovremmo tenere, prima dell’attuazione della legge.
    Ad oggi ho letto solo commenti e interventi che si preoccupano della cumulabilità delle professioni sanitarie nell’ambito della “farmacia dei servizi”, ma nessuno si sta ancora facendo carico dell’aspetto umano e pratico che deriverà o potrà derivare da questo provvedimento legislativo.
    I problemi connessi con tale argomento, tra poco, potrebbero condizionare la vita professionale di tutti i farmacisti e biologi. Tale provvedimento potrebbe avere, a breve, una importante ricaduta sulla situazione economica delle nostre famiglie, nonché sui contratti di lavoro in essere o in previsione di essere stipulati. Inoltre, a breve, arriveranno bollettini dell’ordine, bollettini Enpab e Enpaf, nonché scadono le assicurazioni professionali. La domanda nasce spontanea: pagare o non pagare? Essere o non essere? Questo è il dilemma.
    Un biologo può consigliare integratori alimentari tanto quanto un farmacista, ma non può “prescrivere farmaci etici”, ne tantomeno “consigliare farmaci OTC o SOP”, nei disturbi minori (per quanto l’Enpab già propone corsi sulle patologie oculari).
    Visto che il consiglio, non è una prescrizione (atto medico legato a diagnosi e terapia), e dietro un “semplice consiglio” il cliente ha sempre la facoltà di rifiutare, dov’è il conflitto di interessi?
    A pensare che in occasione dell’edizione di FarmacistaPiù 2017, il premio all’innovazione nella professione del farmacista “Renato Grendene” è stato assegnato anche al progetto “Farmacista collaboratore e biologo nutrizionista”.
    Io ho chiesto tramite pec il parere alla FOFI sull’interpretazione dell’art.102 e la compatibilità tra la professione di farmacista e biologo, in data 28 dicembre 2017, ma ancora non ho ricevuto risposta. Mi auguro che i colleghi farmacisti/biologi sollecitino allo stesso modo le nostre istituzioni.
    Dal punto di vista pratico un farmacista può essere iscritto anche all’albo dei medici purché non eserciti una delle due professioni, quindi per transizione del soggetto, la doppia iscrizione FOFI/ONB è possibile. Nel nostro caso è conveniente pagare l’ordine, la previdenza sociale e l’assicurazione per non esercitare una delle due professioni?
    Inoltre, l’“esercizio della farmacia” dell’articolo 102 è inteso come esercitare la professione all’interno della farmacia o parafarmacia oppure riguarda la professione in senso lato, quindi informatore farmaceutico, insegnante o altro?
    Infine, separando nettamente le due professioni, sia come sede, sia come orari, il professionista con doppia iscrizione ai suddetti albi può esercitare lo stesso entrambe le professioni?

    Nel caso in cui sarà obbligatorio scegliere tra le due professioni, vorrei sapere se, per la legge italiana, è legale che tale provvedimento possa avere applicazione e colpire gli interessi di un professionista in “senso retroattivo” rispetto alla data in cui viene promulgato? Infatti, chi come me ha investito tempo, denaro, sacrificando parte della vita per portare avanti due professioni, ed improvvisamente si vede vietato il lavoro, non diventa una parte lesa?
    Tale condizione non violerebbe anche i principi costituzionali (art. 3 e art. 4 – costituzione italiana)?
    Se questa incompatibilità tra farmacista e le altre professioni sanitarie non prescrittrici di farmaci, che discrimina i farmacisti rispetto alle altre professioni sanitarie, venisse confermata, credo che sia nostro diritto far nascere un contenzioso e provare, se possibile (non lo so), una class action.
    Altrimenti l’unica soluzione è politica con una legge promulgata appositamente, per modificare l’art. 102, ma è chiaro che l’attuale maggioranza uscente non vede di buon grado la doppia professione sanitaria di un farmacista e non è detto che il prossimo governo sia dalla nostra parte.
    Mi auguro però che i nostri rappresentanti della FOFI possano fugare ogni dubbio a riguardo.

    Ciao a tutti.

  3. Io credo che il problema sia a monte. La maggior parte delle persone non fa la distinzione fra farmacisti titolari e non, mentre di fatto è così, anche per la legge, la quale però è anomala perché con la stessa laurea operano profili professionali totalmente diversi. Bisogna che i farmacisti non titolari di farmacia acquisiscano una rappresentanza forte anche a livello politico perché se si fanno rappresentare dai loro titolari è ovvio che gli interessi possano non coincidere. Posso immaginare che fossero così impegnati a valutare il ddl concorrenza che, banalmente, non sono stati attenti all’art 102.

    • Sono d’accordo.
      Il problema sta a monte.
      Uno squilibrio nella natura stessa della figura professionale del farmacista.
      Il ddl concorrenza potrebbe scardinare di fatto l’assetto classico della titolarità delle Farmacie e comporti un aumento della considerazione del peso professionale dei farmacisti come categoria rispetto alla considerazione del peso dei farmacisti – come fino ad oggi avvenuto – come titolari di faramcia.

  4. Strano si vuole evitare che in futuro il farmacista non possa fare il nutrizionista in farmacia per favorire l’occupazione del solo biologo ,questo perchè si è pensato di risolvere il problema con la seconda laurea in biologia.Purtroppo l’unica strada che ci resta è quella del rapporto antico del farmacista verso la nutrizione egli per consuetudine(fonte della norma giuridica) potrà acquisire questa vecchia competenza solo con una azione complessiva delle anime della categoria, per ridurre la galoppante disoccupazione dei laureati in farmacia. Ogni master universitario specifico o titolo di specializzazione, dovrà considerarsi titolo abilitante affinchè tutti i farmacisti possano esercitare la professione di farmacista-nutrizionista,cosa diversa da biologo-nutrizionista ma con le stesse competenze.
    .

  5. Esistela sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017 della Suprema Corte di Cassazione che fa giurispudenza!
    La sentenza è chiara: il FARMACISTA PUO’ ELABORARE PROGRAMMI ALIMENTARI. Andatevela a leggere! Nella storia il farmacista lo ha sempre fatto, prima ancora che nascessero i biologi
    Basta con le chiecchiere!
    Perchè le sentenze sono applicabili ai biologi e non ai farmacisti?
    BISOGNA APPLICARE LA SENTENZA

    • Ne siamo certi?
      Io sono farmacista laureando in scienze dell’alimentazione e, se la doppia professione non potesse esser fatta, devo virare per forza su qualcosa di diverso (scuola di specializzazione). Che consigli mi date in merito?
      Possibile che il futuro lavorativo per un giovane farmacista sia così nero??

  6. Come possiamo fare per insistere sulla modifica dell’art.102 del TULS? Che voi sappiate ci sono in atto movimenti in tal senso a cui è possibile aderire?
    Grazie

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