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Il farmacista e il lavoro autonomo occasionale

L'ENPAF ha già chiarito come i farmacisti non possano esercitare la professione come prestazione occasionale. In quali casi puo' essere utile al farmacista questo istituto?

Il farmacista e il lavoro autonomo occasionale

Farmacisti al Lavoro

Un farmacista non puo’ esercitare la sua professione come autonomo occasionale, ma può in alcuni casi svolgere prestazioni occasionali.

Come ormai sapranno i miei lettori, in questi mesi su Farmacisti Al Lavoro mi sono dedicato ad un percorso di approfondimento degli aspetti, perlopiù normativi, del lavoro in farmacia. In seguito a questi articoli, in molti mi hanno scritto per chiedermi informazioni su casi specifici, ai quali spero di aver saputo dare una risposta accurata e puntuale. Uno degli argomenti nei quali ho riscontrato la maggiore confusione è indubbiamente quello della cosiddetta collaborazione occasionale in farmacia, ed in particolare: come può un farmacista svolgere una collaborazione occasionale in farmacia? Partiamo subito dal seguente paradigma, che ormai da un punto di vista legislativo è indiscutibile: un farmacista può- in limitati casi- svolgere prestazioni occasionali come autonomo, una farmacia può- in casi ancora più limitati- avvalersi di lavoratori autonomi occasionali, ma un farmacista non può in nessun caso esercitare la sua professione in farmacia come autonomo occasionale. Perchè allora un articolo sul lavoro autonomo occasionale? Per due ragioni: innanzitutto, perchè è bene che i farmacisti che nonostante tutto utilizzano questa tipologia contrattuale siano informati riguardo alle potenziali conseguenze del loro operato; e inoltre perchè vi sono alcuni casi in cui questa forma di lavoro può risultare utile ai colleghi, sia titolari che collaboratori di farmacia. Da questi ultimi, in particolare, la prestazione come autonomi occasionali può essere utilizzata per ricavare qualche introito extra senza necessità di aprire la partita IVA, che pure puo’ essere una scelta vantaggiosa in alcuni contesti.

Partiamo dall’impianto normativo: fino al 2015, il lavoro occasionale era disciplinato in una legge apposita, la legge Biagi, che stabiliva il limite di 30 giorni di collaborazione nell’arco dell’anno e di 5000 € per committente oltre i quali era sostanzialmente necessario aprire la partita Iva. Con il Jobs act questa fattispecie contrattuale è stata abolita, e quindi attualmente l’unica legge che disciplina il lavoro autonomo occasionale è l’articolo 2222 del codice civile, che applicato al lavoro occasionale recita così: “si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, nè potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale“. L’occasionalità è proprio il fattore limitante nel caso del lavoro autonomo in farmacia. Infatti, come ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2015, le attività svolte da esercenti professioni ordinistiche non possono in alcun caso essere considerate occasionali, in quanto hanno carattere di abitualità, e questo è stato ulteriormente ribadito dall’ENPAF, che contesta le prestazioni occasionali svolte da soggetti non titolari di partita IVA a meno che non vengano retribuite con i voucher. Vediamo quindi, sulla base di quanto detto finora, in quali limitate circostanze il lavoro autonomo occasionale può essere di interesse per il farmacista o per la farmacia.

  • Un farmacista può esercitare come autonomo occasionale presso una farmacia? No. Una prestazione occasionale in farmacia, svolta da un soggetto non titolare di partita IVA, deve essere retribuita con un contratto di lavoro a tempo determinato. La prestazione di lavoro autonomo occasionale non è compatibile con le professioni ordinistiche. Il farmacista che svolga attività professionale presso una farmacia privata ed emetta per questo una ricevuta di prestazione occasionale si espone a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENPAF. Questo significa che potrebbe essere obbligato ad aprire la partita IVA anche per aver svolto una singola prestazione di mezza giornata, e di conseguenza perderebbe il beneficio della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà e dovrebbe versare la quota intera, pari ad € 4500 per l’anno in corso.
  • Come alternativa è possibile utilizzare i voucher? No, il decreto legge 25/2017 abolisce i voucher, che quindi non potranno più essere usati come strumento per retribuire i farmacisti.

  • In quali casi un farmacista può esercitare come lavoratore autonomo occasionale? Ogni qualvolta il suo lavoro non costituisca attività professionale propria del farmacista. L’esempio più comune, e secondo me più utile, sono le ripetizioni scolastiche. I farmacisti sono, o almeno dovrebbero essere, discretamente preparati in materie scientifiche- chimica, biologia, matematica, fisica- e come tali possono offrire le loro conoscenze a studenti del liceo o degli istituti tecnici, per recuperare debiti scolastici o per la preparazione dei test di ammissione alle facoltà sanitarie, fra cui farmacia e CTF. La retribuzione media per questa attività varia tra i 20 e i 25 € / ora, e a meno che non si voglia aprire la partita IVA per svolgere questa attività accessoria (conosco un collega, particolarmente portato per la didattica, che lo ha fatto ricavandone soddisfazione sia professionale che economica), la ricevuta di prestazione occasionale è l’unica che un soggetto senza partita IVA può legalmente rilasciare. Naturalmente, le possibilità non si limitano alle ripetizioni scolastiche: qualunque abilità con un potenziale ricavo economico un farmacista ritenga di avere, potrebbe metterla in pratica per svolgere un lavoro autonomo occasionale. Deve solo stare attento che essa non costituisca attività professionale propria del farmacista.
  • In quali casi una farmacia può avvalersi di lavoratori autonomi occasionali? Riguardo a questo punto, le possibilità sono ancora più limitate. Come abbiamo detto, una farmacia non può arruolare farmacisti iscritti all’albo per svolgere attività al banco, di magazzino e nemmeno per la correzione o tariffazione delle ricette. Si può ragionare se sia legalmente accettabile accogliere con questa forma di lavoro un laureato non ancora iscritto all’albo, oppure un magazziniere o un commesso. Tuttavia, la normativa prevede che il lavoro autonomo debba essere svolto “senza vincolo di subordinazione, nè potere di coordinamento del committente”. Allora, se è legittimo ritenere che un farmacista professionista, esercente una professione intellettuale, possa operare senza vincolo di subordinazione, questo è più difficile da affermare per un compito non qualificato e chiaramente subordinato quale quello del magazziniere o del commesso. Invece, potrebbe essere possibile impiegare occasionalmente dei collaboratori che svolgano un’attività formativa o progetti a tema. Recentemente, Edra Spa ha arruolato dei giovani farmacisti per svolgere un’attività di sensibilizzazione sull’aderenza terapeutica presso le farmacie durante giornate a tema. I colleghi che hanno aderito sono stati retribuiti come autonomi occasionali, in assoluta legalità in quanto: a) operavano nelle farmacie ma senza alcun vincolo di subordinazione nè potere di coordinamento da parte del titolare della farmacia; b) la prestazione era puramente occasionale; c) il lavoro svolto non costituiva attività professionale tipica del farmacista, nonostante la forte attinenza con le nostre attitudini. Va precisato però che il committente non era la farmacia dove l’attività veniva svolta, bensì Edra Spa. Se però una farmacia volesse arruolare dei collaboratori, farmacisti o meno, per svolgere giornate di formazione o progetti a tema, reputo che potrebbe avvalersi di questa forma contrattuale.
  • Come si inquadra il lavoro autonomo occasionale dal punto di vista contributivo? Partiamo dal presupposto che, non trattandosi di attività professionale propria del farmacista, nulla è dovuto all’ENPAF. Se il reddito annuo proveniente dall’attività autonoma è superiore a 5000 €, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, al quale andrà versato il 31.72% del reddito lordo sulla quota eccedente. In altre parole, non si paga nessun contributo fino a 5000 € lordi di reddito. Se invece si ricavano 6000 €, bisognerà versare alla gestione seperata 317.20 € ovvero il 31.72% sui 1000 € eccedenti. Il consiglio, ovviamente, è quello di non superare la soglia dei 5000 € di reddito lordo.
  • Come si inquadra il lavoro autonomo occasionale dal punto di vista fiscale? Nella rara eventualità in cui questa attività costituisca l’unico reddito del farmacista- la disoccupazione è un reddito, a scanso di equivoci- e sia inferiore a 5000 € / annui, non c’è l’obbligo di dichiarazione dei redditi e di conseguenza si opera in esenzione fiscale. Nel caso, nettamente più comune, in cui il farmacista abbia anche altri redditi da lavoro dipendente o assimilati, è invece necessario dichiarare i redditi così ottenuti sotto la voce “altri redditi”. A questi redditi verrà applicata l’aliquota IRPEF di riferimento. Se ad esempio il soggetto ha redditi da lavoro dipendente per 20000 € annui, sui ricavi da lavoro autonomo occasionale graverà un’aliquota del 27%.
  • Quando bisogna pagare le tasse? Le tasse sui redditi da lavoro autonomo occasionale relativi al 2016 si pagheranno nel 2017. Tuttavia, è importante fare una considerazione, che ci porta anche al punto successivo ovvero: come si compila una ricevuta di prestazione occasionale? La considerazione riguarda la ritenuta d’acconto. Se emettete una ricevuta ad un soggetto titolare di partita IVA (un professionista, un’ente pubblico o un’azienda privata), dall’importo della ricevuta dovrete sottrarre il 20% a titolo di ritenuta d’acconto, che costituisce in sostanza un anticipo sulle tasse. Se cioè sui 1000 € ricavati dall’attività autonoma dovrete pagare 270 € di tasse, 200 € li pagherete subito lasciandoli in tasca al committente, che agirà come sostituto d’imposta, e gli altri 70 € li pagherete l’anno prossimo in sede di dichiarazione dei redditi. Se invece la ricevuta viene emessa ad un soggetto non titolare di partita IVA (ad esempio, la famiglia del ragazzo a cui fate ripetizioni), non dovete indicare alcuna ritenuta d’acconto, e verserete tutti i 270 € di tasse con la successiva dichiarazione dei redditi.
  • Come si compila una ricevuta di prestazione occasionale? Molto semplicemente, la ricevuta deve contenere i vostri dati anagrafici, i dati del cliente, la descrizione della prestazione svolta con relativo importo e, se e solo se viene emessa ad un soggetto titolare di partita IVA, l’indicazione della ritenuta d’acconto del 20%, che dovrà essere sottratto al totale a pagare. Per esempio: imponibile € 1000, ritenuta d’acconto 20% € 200, netto a pagare € 800. Vale naturalmente il consiglio di conservare una copia delle ricevute, come anche delle spese eventualmente sostenute nell’esercizio dell’attività autonoma occasionale.
  • L’attività come autonomo occasionale è compatibile con l’assegno di disoccupazione? Si. Tuttavia, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività dovrete comunicare all’INPS che state svolgendo un lavoro con questa fattispecie contrattuale, per quanto tempo prevedete di svolgerlo e quanto prevedete di ricavarci al netto delle imposte. Di conseguenza, l’INPS decurterà l’80% del ricavato dalle successive mensilità. Se per esempio prevedete di ricavare 500 € netti al mese per 4 mesi, per 4 mesi il vostro assegno sarà ridotto di 400 €. Lascio a voi ogni valutazione sulla convenienza.
  • È necessario firmare un contratto con il cliente? No, le attività svolte come lavoratori autonomi non richiedono la stipula di un contratto, la cui stesura è comunque consigliata a titolo precauzionale.

Mi auguro di aver toccato tutti i punti di potenziale interesse del farmacista relativi al lavoro autonomo occasionale. Sui piatti della bilancia dobbiamo mettere da un lato la bassa tassazione di questi redditi, e il fatto che non è necessario aprire la partita IVA per guadagnare qualche extra al di fuori del proprio lavoro di ogni giorno. Dall’altro lato, il fatto che non è possibile lavorare in farmacia, o in parafarmacia, con questa forma contrattuale, pena il rischio di contestazioni da parte di ENPAF e Agenzia delle Entrate. Buon lavoro a tutti. Sono naturalmente a disposizione per dubbi e chiarimenti.

9 Commenti

  1. Ciao Paolo,la seguo spesso perché trovo molto interessante i suoi chiarimenti.
    Io sono una farmacista, che non svolge l’attività da quasi un anno.
    Ora, mi è stato proposto un incarico secondario da procacciatore non subordinato né occasionale per un’azienda di nutraceutici dove mi chiedono di aprire la partita iva, nonostante il lavoro non sia di tipo occasionale.
    La mia domanda è,se aprissi la partita iva rischierei di pagare il contributo enpaf per intero o dato che il procacciatore e successivamente agente i quali non fa parte Delle professioni del farmacista continuerei a pagare il contributo di solidarietà? O dovrei cancellarmi dall’ordine e reiscrivermi successivamente?
    La ringrazio anticipatamente e Le porgo i miei più cordiali saluti.

    • Ciao Rosalia, la questione va naturalmente discussa con un commercialista ma la partita iva, utilizzata per svolgere attività non professionale, non richiede il versamento all’enpaf. In quel caso il contributo va versato ad altro ente pensionistico, probabilmente la gestione separata inps. Nel frattempo, valuta se ti conviene cancellarti dall’ordine, per non avere problemi di altro tipo con l’enpaf. Scrivici comunque a farmacistiallavoro@gmail.com, se vuoi un’opinione più approfondita.

  2. Salve sono Carmelina,
    Attualmente sono dipendente di una farmacia con un contratto a tempo indeterminato part-time di poche ore.
    Mi hanno proposto di fare delle sostituzioni d’ estate in altre farmacie per alcuni giorni o settimane. Qual’ è la forma migliore per lavorare? Il contratto di prestazione occasionale che spesso mi propongono, mi pare di aver capito che non va bene e che potrei avere dei problemi con l’ Enpaf, che pago in forma ridotta.
    E i voucher Presto?
    O cosa conviene fare?
    Posso lavorare altrove se sono in ferie nella farmacia dove lavoro?
    Grazie e complimenti per la chiarezza e competenza con cui vengono trattati gli argomenti.

  3. Ottima descrizione e analisi nei minimi dettagli della situazione.
    Inoltre molto utile e chiaro, come è sempre più chiaro che oggi la cosa più stupida da fare è laurearsi in farmacia.

  4. Buongiorno,
    attualmente lavoro full time con contratto dipendente.
    Per il futuro mi piacerebbe approfondire la figura del farmacista consulente, staccato dal lavoro dietro al banco e piu’ impostato su colloqui individuali coi pazienti in cui si tratterebbero comunque tematiche di aderenza terapeutica e educazione sanitaria.
    Vorrei chiederle se per questo tipo consulenze, secondo lei, sia necessaria l’iscrizione all’ordine dei farmacisti o e’ possibile svolgerla liberamente come farebbe un naturopata per intenderci o eventualmente come prestazione occasionale di consulenza?
    Grazie

  5. Un professionista iscritto da un ordine professionale senza poter essere tale,cosa che un semplice ragioniere con un semplice diploma ,magari conseguito per corrispondenza, PUO’ FARE

  6. Buongiorno, l’articolo è ancora attuale oppure ci sono novità?
    Si può ad esempio allo stato attuale, svolgere un lavoro occasionale (ad esempio una notte in un farmacia in cui non si è dipendenti) e rilasciare una nota per prestazione occasionale, senza incorrere in problemi con Agenzia delle Entrate e Empaf. Grazie

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